A chi spetta il diritto di accedere ai dati digitali quando un utente muore

Le aziende tecnologiche fanno ancora resistenza a consentire l’accesso a smartphone, mail e dati in genere. La nuova legge sulla privacy del 2018 ha però aperto le porte agli eredi digitali, a meno che il defunto non lo abbia vietato esplicitamente

Secondo L’Essenziale, quotidiano online legato alla rivista Internazionale, “sono in aumento i casi di persone che chiedono di accedere alle foto e ai messaggi dei familiari morti” ma “le grandi aziende tecnologiche fanno resistenza”.

Così racconta il caso di Carlo Costanza, chef originario di Agrigento trapiantato a Milano per lavoro, deceduto a 25 anni in un incidente d’auto nel marzo del 2017: “Nello schianto – si legge – è andato distrutto anche il suo iPhone” così i genitori, “alla ricerca di ricordi che li aiutassero a colmare, almeno in parte, il loro senso di vuoto, hanno chiesto a Apple Italia Srl “di poter accedere all’account iCloud del figlio”, nel quale erano stati sincronizzati foto e video, messaggi e applicazioni, note e ricerche, informazioni che nell’insieme contribuiscono oggi a comporre l’identità digitale.

Ebbene?

Nel servizio si legge che nella richiesta i genitori hanno sottolineato che “avrebbero voluto poter leggere le ricette annotate dal giovane” per “un progetto dedicato alla sua memoria”, ma l’azienda per tutta risposta si è limitata a ribadire che “non intendeva fornire ai genitori l’accesso al suo iCloud fino a quando non avessero presentato un documento che li designasse come ‘agenti del defunto’ e portatori formali di un ‘consenso legittimo’, come predisposto dall’Electronic Communication privacy act”, legge statunitense che disciplina la divulgazione autorizzata dei dati, al fine di “proteggere l’identità delle persone terze” al fine di tener fede al principio di riservatezza sottoscritto da Apple alla stipula del contratto con i clienti.

Secondo L’Essenziale questo di Costanza non è il primo caso del genere che le grandi aziende tecnologiche affrontano: “il primo in assoluto è stato il caso Ellsworth, risalente al 2003: all’epoca, il servizio di posta elettronica Yahoo! si rifiutò di dare al padre di un soldato statunitense ventenne morto in Iraq l’accesso alle email del figlio”.

Tuttavia il quotidiano online sottolinea che in Italia, nel corso degli anni, “la sensibilità in materia sembra essersi evoluta a favore delle richieste dei parenti” perché se nel settembre del 2006, commentando il caso Ellsworth l’allora presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali aveva affermato che “non si può consegnare a nessuno, nemmeno agli eredi, una casella di posta elettronica, perché può contenere dati personali non soltanto del defunto ma di tutti i suoi interlocutori”.

La nuova legge sulla privacy del 2018 cambia le carte in tavola

Secondo la prassi del tempo, sedici anni fa, l’accesso ai dati identitari digitali andava proibito “nel modo più assoluto”, ma ora a cambiare le carte in tavola “è intervenuta la riforma del codice della privacy” del 2018, arrivata dopo che nel 2016 l’Unione europea aveva passato il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione europea”, che – in una sezione – affermava esplicitamente che “il regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute”, lasciando agli stati membri l’indicazione di legiferare in materia.

Insomma, l’Italia l’aveva fatto con il nuovo codice della privacy, che all’articolo 2-terdecies indicava che, in caso di decesso, certi diritti del deceduto potessero essere esercitati da “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.

Il risultato è che ora, “come gli eredi hanno diritto ad accedere ai conti bancari o ai dati dell’Inps per ricostruire le informazioni sulla pensione o a quelli dell’Agenzia delle entrate per verificare la sussistenza di eventuali debiti, il nuovo codice del 2018 considera anche la possibilità che, in certe circostanze, possano accedere ai dati di una piattaforma digitale”.

Salvo che il deceduto mentre era ancora in vita, non abbia fornito l’indicazione “non equivoca, specifica, libera e informata” di vietare questo accesso a chiunque dopo la morte.

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